[Oa-italia] [Oa-crui] art. 4. Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
MORANDO MADDALENA
maddalena.morando a polito.it
Lun 26 Ago 2013 09:16:40 CEST
Carissmi
non solo vale quello che ha detto Roberto, ma la dizione
al punto 2 di ricerca finanziata è vaga, ne deduco si
tratti di prin e firb, per noi del settore ricerca è
fodamentale capirlo. E poi ha senso mettere una norma di
questo tipo strettamente legata al mondo della ricerca,
nella legge sul DA dove appunto come dice roberto non si
parla di sanzioni, luoghi, modi di attuazione?
Il punto 3 è di nuovo fortemente legato al mondo della
ricerca, ma non vengono citati inspiegabilmente i portali
della ricerca che tutti i contenuti citati dovrebbero
riportatre insieme a d altri contenuti legati allla
formulazione dei progetti.
Bisognerebbbe capire chi ha formulato la legge. Resta
comunque un puno di arrivo (o di inizio) fondamentale.
Ciao Maddalena
> Cara Tessa e cari tutti,
>
> mi sembra che sia opportuno avviare una riflessione
>interna al nostro Gruppo.
> Si tratta di un decreto legge, cioè norma provvisoria
>che per diventare legge deve essere convertita.
> Il principio è quello da tutti auspicato, la
>formulazione è invece problematica.
> Ad es., cosa succede se viene violato l'obbligo?
>
> A presto,
>
> roberto
>
> Inviato da iPad
>
> Il giorno 26/ago/2013, alle ore 07:57, "Tessa Piazzini"
><tessa.piazzini a unifi.it<mailto:tessa.piazzini a unifi.it>>
>ha scritto:
>
> Mi scuso per il cross posting:
>
> Cosa è successo? In una notte abbiamo ottenuto più di
>tanti anni di battaglie... quale pensate che saranno le
>ripercussioni?
> Qui si parla di obbligo di legge non di mero invito, di
>conseguenza le ripercussioni sulle università italiane
>potrebbero essere realmente epocali, visto che
>praticamente tutte le ricerche che vi vengono svolte sono
>frutto di finanziamenti pubblici.
> Inoltre viene dato anche un periodo di embargo ben
>preciso: 6 mesi, indipendentemente che siano articoli o
>monografie. Cosa faranno a questo punto gli editori,
>italiani o stranieri che siano?
> E la CRUI?
> Scusate, ma mi si stanno affollando un sacco di domande
>nella testa.
> Buona giornata
>
>
> Tessa Piazzini
> Responsabile del Servizio di informazione e
>comunicazione all'utenza
> Biblioteca Biomedica http://www.sba.unifi.it/biomedica
> Università degli studi di Firenze
> Largo Brambilla 3
> 50134 Firenze
> tel. 055 4271137
> fax 055 4221649
> e-mail:
>tessa.piazzini a unifi.it<mailto:tessa.piazzini a unifi.it>
> Blog Bibliomedica In-forma:
>www.bibliotecabiomedica.wordpress.com<http://www.bibliotecabiomedica.wordpress.com>
>
> Il 24/08/2013 19:22, Antonella De Robbio ha scritto:
>
> DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
>
> Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e
>il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
>turismo. (13G00135) (GU n.186 del 9-8-2013 )
> note:Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013
>
> Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la
>valorizzazione
> del patrimonio culturale italiano
>
>
> Art. 4
>
> Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle
> biblioteche e
> degli archivi e per la promozione della
> recitazione e della
> lettura.
>
> 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
>e successive
> modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal
>seguente: "Non sono
> considerate pubbliche l'esecuzione, la
> rappresentazione o la
> recitazione dell'opera effettuate, senza scopo
> di lucro,
> alternativamente:
> a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
>convitto, della
> scuola o dell'istituto di ricovero;
> b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di
> promozione
> culturale e di valorizzazione delle opere stesse."
> 2. Le pubblicazioni che documentano i risultati
> di ricerche
> finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta
>per cento con
> fondi pubblici, indipendentemente dal formato
> della prima
> pubblicazione e dalle modalita' della sua distribuzione
> o messa a
> disposizione del pubblico, devono essere depositate,
> non oltre sei
> mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici
>istituzionali o di
> settore, predisposti in modo tale da garantire
> l'accesso aperto,
> libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti
> individualmente,
> l'interoperabilita' all'interno e all'esterno
>dell'Unione Europea e
> la conservazione a lungo termine in formato elettronico.
> I soggetti
> preposti all'erogazione o alla gestione dei
>finanziamenti adottano le
> misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto
> ai risultati
> della ricerca finanziata con fondi pubblici.
> 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di
>facilitare il
> reperimento e l'uso dell'informazione culturale e
> scientifica, il
> Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
> turismo ed il
> Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
>ricerca adottano
> strategie coordinate per la piena integrazione,
> interoperabilita' e
> non duplicazione delle banche dati rispettivamente
> gestite, quali
> quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca,
> il deposito
> legale dei documenti digitali e la documentazione
>bibliografica.
> 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute
> nella presente
> articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
> carico della
> finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni
>interessate provvedono
> con le risorse umane, strumentali e finanziarie
> disponibili a
> legislazione vigente".
>
>
>
> --
> Antonella De Robbio
> Coordinatore biblioteche del Polo Giuridico
> CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche
> Universita' degli Studi di Padova
> Via Anghinoni, 3 - 35121 PADOVA (ITALY)
> ++ 39 049 8273654
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