[Oa-italia] [Oa-crui] art. 4. Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91

MORANDO MADDALENA maddalena.morando a polito.it
Lun 26 Ago 2013 09:16:40 CEST


Carissmi
non solo vale quello che ha detto Roberto, ma la dizione 
al punto 2 di ricerca finanziata è vaga, ne deduco si 
tratti di prin e firb, per noi del settore ricerca è 
fodamentale capirlo. E poi ha senso mettere una norma di 
questo tipo strettamente legata al mondo della ricerca, 
nella legge sul DA dove appunto come dice roberto non si 
parla di sanzioni, luoghi, modi di attuazione?
Il punto 3 è di nuovo fortemente legato al mondo della 
ricerca, ma non vengono citati inspiegabilmente i portali 
della ricerca che tutti i contenuti citati dovrebbero 
riportatre insieme a d altri contenuti legati allla 
formulazione dei progetti.
Bisognerebbbe capire chi ha formulato la legge. Resta 
comunque un puno di arrivo  (o di inizio) fondamentale.

Ciao   Maddalena

> Cara Tessa e cari tutti,
> 
> mi sembra che sia opportuno avviare una riflessione 
>interna al nostro Gruppo.
> Si tratta di un decreto legge, cioè norma provvisoria 
>che per diventare legge deve essere convertita.
> Il principio è quello da tutti auspicato, la 
>formulazione è invece problematica.
> Ad es., cosa succede se viene violato l'obbligo?
> 
> A presto,
> 
> roberto
> 
> Inviato da iPad
> 
> Il giorno 26/ago/2013, alle ore 07:57, "Tessa Piazzini" 
><tessa.piazzini a unifi.it<mailto:tessa.piazzini a unifi.it>> 
>ha scritto:
> 
> Mi scuso per il cross posting:
> 
> Cosa è successo? In una notte abbiamo ottenuto più di 
>tanti anni di battaglie... quale pensate che saranno le 
>ripercussioni?
> Qui si parla di obbligo di legge non di mero invito, di 
>conseguenza le ripercussioni sulle università italiane 
>potrebbero essere realmente epocali, visto che 
>praticamente tutte le ricerche che vi vengono svolte sono 
>frutto di finanziamenti pubblici.
> Inoltre viene dato anche un periodo di embargo ben 
>preciso: 6 mesi, indipendentemente che siano articoli o 
>monografie. Cosa faranno a questo punto gli editori, 
>italiani o stranieri che siano?
> E la CRUI?
> Scusate, ma mi si stanno affollando un sacco di domande 
>nella testa.
> Buona giornata
> 
> 
> Tessa Piazzini
> Responsabile del Servizio di informazione e 
>comunicazione all'utenza
> Biblioteca Biomedica http://www.sba.unifi.it/biomedica
> Università degli studi di Firenze
> Largo Brambilla 3
> 50134 Firenze
> tel. 055 4271137
> fax 055 4221649
> e-mail: 
>tessa.piazzini a unifi.it<mailto:tessa.piazzini a unifi.it>
> Blog Bibliomedica In-forma: 
>www.bibliotecabiomedica.wordpress.com<http://www.bibliotecabiomedica.wordpress.com>
> 
> Il 24/08/2013 19:22, Antonella De Robbio ha scritto:
> 
> DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
> 
> Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e 
>il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del 
>turismo. (13G00135) (GU n.186 del 9-8-2013 )
> note:Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013
> 
> Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la 
>valorizzazione
> del patrimonio culturale italiano
> 
> 
> Art. 4
> 
> Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle 
> biblioteche  e
>  degli archivi  e  per  la  promozione  della 
> recitazione  e  della
>  lettura.
> 
>  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 
>e successive
> modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal 
>seguente: "Non sono
> considerate  pubbliche  l'esecuzione,  la 
>  rappresentazione   o   la
> recitazione   dell'opera   effettuate,   senza   scopo 
>  di    lucro,
> alternativamente:
>    a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del 
>convitto, della
> scuola o dell'istituto di ricovero;
>    b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di 
> promozione
> culturale e di valorizzazione delle opere stesse."
>  2.  Le  pubblicazioni  che  documentano  i  risultati 
> di  ricerche
> finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta 
>per cento  con
> fondi   pubblici,   indipendentemente   dal   formato 
>  della   prima
> pubblicazione e dalle modalita' della sua  distribuzione 
> o  messa  a
> disposizione del pubblico, devono essere depositate, 
> non  oltre  sei
> mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici 
>istituzionali  o  di
> settore, predisposti in modo  tale  da  garantire 
> l'accesso  aperto,
> libero e gratuito, dal luogo e nel  momento  scelti 
> individualmente,
> l'interoperabilita' all'interno e all'esterno 
>dell'Unione  Europea  e
> la conservazione a lungo termine in formato elettronico. 
> I  soggetti
> preposti all'erogazione o alla gestione dei 
>finanziamenti adottano le
> misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto 
> ai  risultati
> della ricerca finanziata con fondi pubblici.
>  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di 
>facilitare il
> reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e 
> scientifica,  il
> Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del 
> turismo  ed  il
> Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 
>ricerca  adottano
> strategie coordinate per la piena integrazione, 
> interoperabilita'  e
> non duplicazione delle banche  dati  rispettivamente 
> gestite,  quali
> quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della  ricerca, 
> il  deposito
> legale dei documenti digitali e la documentazione 
>bibliografica.
>  4. Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute 
> nella  presente
> articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a 
> carico  della
> finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni 
>interessate provvedono
> con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie 
> disponibili  a
> legislazione vigente".
> 
> 
> 
> --
> Antonella De Robbio
> Coordinatore biblioteche del Polo Giuridico
> CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche
> Universita' degli Studi di Padova
> Via Anghinoni, 3 - 35121 PADOVA (ITALY)
> ++ 39 049 8273654
> ++ 334 6960555
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