[Oa-italia] [Oa-crui] art. 4. Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91

Caso, Roberto Roberto.Caso a unitn.it
Lun 26 Ago 2013 08:39:46 CEST


Cara Tessa e cari tutti,

mi sembra che sia opportuno avviare una riflessione interna al nostro Gruppo.
Si tratta di un decreto legge, cioè norma provvisoria che per diventare legge deve essere convertita.
Il principio è quello da tutti auspicato, la formulazione è invece problematica.
Ad es., cosa succede se viene violato l'obbligo?

A presto,

roberto

Inviato da iPad

Il giorno 26/ago/2013, alle ore 07:57, "Tessa Piazzini" <tessa.piazzini a unifi.it<mailto:tessa.piazzini a unifi.it>> ha scritto:

Mi scuso per il cross posting:

Cosa è successo? In una notte abbiamo ottenuto più di tanti anni di battaglie... quale pensate che saranno le ripercussioni?
Qui si parla di obbligo di legge non di mero invito, di conseguenza le ripercussioni sulle università italiane potrebbero essere realmente epocali, visto che praticamente tutte le ricerche che vi vengono svolte sono frutto di finanziamenti pubblici.
Inoltre viene dato anche un periodo di embargo ben preciso: 6 mesi, indipendentemente che siano articoli o monografie. Cosa faranno a questo punto gli editori, italiani o stranieri che siano?
E la CRUI?
Scusate, ma mi si stanno affollando un sacco di domande nella testa.
Buona giornata


Tessa Piazzini
Responsabile del Servizio di informazione e comunicazione all'utenza
Biblioteca Biomedica http://www.sba.unifi.it/biomedica
Università degli studi di Firenze
Largo Brambilla 3
50134 Firenze
tel. 055 4271137
fax 055 4221649
e-mail: tessa.piazzini a unifi.it<mailto:tessa.piazzini a unifi.it>
Blog Bibliomedica In-forma: www.bibliotecabiomedica.wordpress.com<http://www.bibliotecabiomedica.wordpress.com>

Il 24/08/2013 19:22, Antonella De Robbio ha scritto:

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135) (GU n.186 del 9-8-2013 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano


Art. 4

Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle  biblioteche  e
  degli archivi  e  per  la  promozione  della  recitazione  e  della
  lettura.

  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono
considerate  pubbliche  l'esecuzione,  la   rappresentazione   o   la
recitazione   dell'opera   effettuate,   senza   scopo   di    lucro,
alternativamente:
    a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero;
    b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di  promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse."
  2.  Le  pubblicazioni  che  documentano  i  risultati  di  ricerche
finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento  con
fondi   pubblici,   indipendentemente   dal   formato   della   prima
pubblicazione e dalle modalita' della sua  distribuzione  o  messa  a
disposizione del pubblico, devono essere depositate,  non  oltre  sei
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali  o  di
settore, predisposti in modo  tale  da  garantire  l'accesso  aperto,
libero e gratuito, dal luogo e nel  momento  scelti  individualmente,
l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione  Europea  e
la conservazione a lungo termine in formato elettronico.  I  soggetti
preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto  ai  risultati
della ricerca finanziata con fondi pubblici.
  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e  scientifica,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adottano
strategie coordinate per la piena integrazione,  interoperabilita'  e
non duplicazione delle banche  dati  rispettivamente  gestite,  quali
quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della  ricerca,  il  deposito
legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
  4. Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente".



--
Antonella De Robbio
Coordinatore biblioteche del Polo Giuridico
CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche
Universita' degli Studi di Padova
Via Anghinoni, 3 - 35121 PADOVA (ITALY)
++ 39 049 8273654
++ 334 6960555
skype:adr1958





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