[Oa-italia] [Oa-crui] art. 4. Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
Tessa Piazzini
tessa.piazzini a unifi.it
Lun 26 Ago 2013 07:54:05 CEST
/Mi scuso per il cross posting:/
Cosa è successo? In una notte abbiamo ottenuto più di tanti anni di
battaglie... quale pensate che saranno le ripercussioni?
Qui si parla di obbligo di legge non di mero invito, di conseguenza le
ripercussioni sulle università italiane potrebbero essere realmente
epocali, visto che praticamente tutte le ricerche che vi vengono svolte
sono frutto di finanziamenti pubblici.
Inoltre viene dato anche un periodo di embargo ben preciso: 6 mesi,
indipendentemente che siano articoli o monografie. Cosa faranno a questo
punto gli editori, italiani o stranieri che siano?
E la CRUI?
Scusate, ma mi si stanno affollando un sacco di domande nella testa.
Buona giornata
Tessa Piazzini
Responsabile del Servizio di informazione e comunicazione all'utenza
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Il 24/08/2013 19:22, Antonella De Robbio ha scritto:
>
> DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
>
> Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
> dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135) (GU
> n.186 del 9-8-2013 )
> note:Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013
>
> Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
> del patrimonio culturale italiano
>
> Art. 4
>
> Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e
> degli archivi e per la promozione della recitazione e della
> lettura.
> 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
> modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono
> considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la
> recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro,
> alternativamente:
> a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
> scuola o dell'istituto di ricovero;
> b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione
> culturale e di valorizzazione delle opere stesse."
> 2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche
> finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con
> fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima
> pubblicazione e dalle modalita' della sua distribuzione o messa a
> disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei
> mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di
> settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto,
> libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente,
> l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e
> la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti
> preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
> misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati
> della ricerca finanziata con fondi pubblici.
> 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
> reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il
> Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
> Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano
> strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilita' e
> non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali
> quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito
> legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
> 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente
> articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
> finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
> con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
> legislazione vigente".
>
>
> --
> Antonella De Robbio
> Coordinatore biblioteche del Polo Giuridico
> CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche
> Universita' degli Studi di Padova
> Via Anghinoni, 3 - 35121 PADOVA (ITALY)
> ++ 39 049 8273654
> ++ 334 6960555
> skype:adr1958
>
>
>
>
> _______________________________________________
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> Oa-crui a openarchives.it
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