[Oa-italia] art. 4. Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
Antonella De Robbio
antonella.derobbio a unipd.it
Sab 24 Ago 2013 19:22:57 CEST
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135) (GU n.186 del
9-8-2013 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013
Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano
Art. 4
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e
degli archivi e per la promozione della recitazione e della
lettura.
1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono
considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la
recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro,
alternativamente:
a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero;
b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse."
2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche
finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con
fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima
pubblicazione e dalle modalita' della sua distribuzione o messa a
disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di
settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto,
libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente,
l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e
la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti
preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati
della ricerca finanziata con fondi pubblici.
3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano
strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilita' e
non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali
quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito
legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente".
--
Antonella De Robbio
Coordinatore biblioteche del Polo Giuridico
CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche
Universita' degli Studi di Padova
Via Anghinoni, 3 - 35121 PADOVA (ITALY)
++ 39 049 8273654
++ 334 6960555
skype:adr1958
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