[Oa-italia] Scienza aperta contro la mercifiazione del sapere- se ne parla sulla Rivista del Centro Studi della Citta della Scienza
Paola Gargiulo
p.gargiulo a cineca.it
Ven 15 Apr 2016 14:55:54 CEST
Di interesse per la lista
Paola
Pubblicato sulla Rivista del Centro Studi della Cittā della Scienza,
l'articolo di Roberto Caso dal titolo
Scienza aperta contro la mercificazione del sapere
http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2016/04/la-scienza-aperta-contro-la-mercificazione-del-sapere/
Roberto Caso parlerā al workshop nazionale di OpenAIRE il 31 maggio
prossimo su questo tema. Chi č interessato a partecipare alla
discussione, si iscriva al workshop entro il 17 maggio
http://www.cineca.it/it/content/iscrizioni-openaire-national-workshop-2016
Nell'articolo vengono proposte alcune azioni concrete da portare avanti
sul piano delle policy e delle leggi per creare un contesto favorevole
alle pratiche della scienza aperta che alleghiamo qui:
a) Occorre riformare il copyright per dare maggiore libertā agli
scienziati. La libertā di comunicazione dei risultati della ricerca č
parte della libertā accademico-scientifica. Incarnazione di questa
libertā sono le recenti normative tedesche e olandesi che modificano la
legge sul diritto d’autore. In estrema e approssimativa sintesi si può
dire che esse attribuiscono, con una norma imperativa non derogabile per
via contrattuale, agli autori il diritto di comunicare e mettere a
disposizione del pubblico tramite Internet alcune tipologie di opere
scientifiche frutto di ricerche finanziate anche solo parzialmente con
fondi pubblici dopo un determinato periodo di tempo dalla prima
pubblicazione. L’Associazione Italiana per la promozione della Scienza
Aperta (AISA <http://bfp.sp.unipi.it/aisa/chi-siamo/>) ha recentemente
proposto di introdurre nel nostro ordinamentouna norma simile
<http://bfp.sp.unipi.it/aisa/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/>a
quelle della Germania e dei Paesi Bassi e ha aperto la proposta ai
commenti del pubblico. Occorre inoltre creare eccezioni e limitazioni al
diritto d’autore che consentano di praticare la scienza aperta. Un
esempio di questo tipo di normativa riguarda l’introduzione di
un’eccezione volta a consentire il/Text and Data Mining/(Cfr. Parlamento
Europeo, 2015; Bertoni, Montagnani, 2015).
b) Occorre ripensare le regole e le prassi valutative al fine di non
alimentare il potere oligopolistico dei grandi editori commerciali. Da
questo punto di vista, le politiche valutative messe in atto in Italia
dal MIUR e dall’ANVUR rappresentano l’esatto opposto di quello che
sarebbe opportuno fare. L’uso di liste di riviste ordinate per fasce di
qualità nei c.d. settori non bibliometrici e l’indicazione per via
normativa della banche dati commerciali di riferimento per le procedure
valuative come l’ASN e la VQR costituiscono strumenti che alimentano il
potere oligopolistico degli editori.
c) Occorre imporre la trasparenza dei contratti per l’accesso alle
banche digitali proprietarie tra gli editori commerciali e soggetti
finanziati pubblicamente [cfr. Commissione Europea, 2012]. Gli editori
commerciali infatti fanno leva sulla segretezza delle clausole dei
contratti stipulati con le singole universitā o con i consorzi
universitari per accrescere il proprio potere negoziale e praticare le
offerte a pacchetto e la discriminazione dei prezzi. Ma quando le
risorse elettroniche sono acquisite con fondi pubblici, tutti i
cittadini hanno diritto di conoscere il modo con cui sono spesi i soldi
derivanti dalla fiscalitā generale.
d) Nel finanziamento pubblico alla ricerca di base l’apertura dovrebbe
essere lo strumento principe della valorizzazione dei risultati della
ricerca. Così non è nelle attuali politiche dell’Unione Europea.
Infatti, nell’ambito del programma H2020 i soggetti finanziati sono
obbligati a pubblicare in accesso aperto solo qualora non abbiano scelto
di sfruttare i risultati della ricerca attraverso la proprietā
intellettuale, ad es. tramite brevetto per invenzione [v. art. 43 del
Regolamento (UE) N. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca
e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1906/2006; Commissione Europea, 2013, 4). Dunque la
valorizzazione mediante proprietā intellettuale (in particolare,
brevetti) ha una precedenza sulla valorizzazione mediante OA.
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Paola Gargiulo
International Business Development Unit
IT Solutions for Institutional Research
CINECA, Interuniversity Consortium for ICT & HPC
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